FIRENZE. Anche nel 2015 disoccupati, lavoratori in mobilità e i loro familiari in Toscana non pagheranno il ticket per le visite specialistiche e per gli esami. Così ha deciso la Regione a fine anno con una delibera che proroga fino al 31 dicembre 2015 le "misure straordinarie di sostegno in favore dei lavoratori che, a causa della crisi economica, manifestano maggiore difficoltà nell'accesso al sistema delle cure e, in particolare, nella fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali".
In sostanza, con questa delibera presentata in giunta dall'assessore regionale alla Sanità, Luigi Marroni, i lavoratori in difficoltà non dovranno pagare né i 38 euro dovuti per la compartecipazione alla spesa sanitaria né, tantomeno il ticket sanitario aggiuntivo richiesto solo a chi ha una fascia di reddito superiore ai 36mila euro lordi annui. E questo nonostante i circa 400 milioni di trasferimenti che lo Stato ha tagliato alla Toscana con l'ultima finanziaria.
Per usufruire di questa esenzione, però, bisogna rientrare in categorie specifiche. Bisogna essere:
- disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di dichiarazione di immediata disponibilità (al lavoro) presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod.E90);
- lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod. E91)
- lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità (al lavoro) presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo fino a 27.000 euro (cod.E92).
Esenti anche con un reddito di 8.000 euro
La Regione, inoltre precisa anche che:
- i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, possono avvalersi ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria del codice esenzione E02: i requisiti in questione sono: reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico;
- per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali;
- al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
- si considera disoccupato, ai fini dell'esenzione codice E90, anche chi conserva l'iscrizione al centro per l'impiego svolgendo un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ad un massimo di € 8.000 (per lavoro subordinato) o di € 4.800 (per lavoro autonomo)