LIVORNO. I vertici di Basket Livorno, la società di pallacanestro a partecipazione pubblica scomparsa nel 2009 con oltre 2 milioni di euro di debiti, hanno frodato i creditori con operazioni finanziarie farlocche. Una in particolare (ma non la sola secondo la Procura che indaga dal 2010) risale alla primavera 2009 quando la Srl avrebbe fatto passare, attraverso l’interposizione di società fittizie, la sponsorizzazione di 140.000 euro di Unicoop Tirreno (che risulta estranea alle contestazioni) come finanziamento, dunque aumento di capitale.
Lo scrivono i giudici della prima sezione civile della Corte di Appello di Firenze nella sentenza depositata in cancelleria lunedì scorso e con la quale hanno respinto il reclamo degli avvocati di Bielle che chiedevano «la revoca del fallimento emesso dal Tribunale civile di Livorno il 20 maggio 2014 e l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo».
Un tentativo che se fosse andato in porto avrebbe permesso in una sola mossa tre risultati: scongiurare il fallimento, mandare all’aria buona parte dell’indagine penale per bancarotta fraudolenta nella quale sono indagati l’ex presidente della Srl Patrizio Tofani e la liquidatrice Anna Lisa Mazzola; ma soprattutto salvare gli amministratori pubblici coinvolti attraverso la Livorno sport (la società del Comune aveva il 5% di Bielle) da eventuali conseguenze amministrative, in primis la Corte dei Conti.Sponsor col trucco. Per analizzare i passaggi chiave della sentenza è necessario tornare al 3 marzo 2009 quando il cda di Bielle delibera la cessione dei diritti di immagine alla Master Segnaletica Srl che a sua volta, il 20 marzo stipula un contratto con Unicoop Tirreno per 180.000 euro di sponsorizzazione. Diciotto giorni più tardi la stessa Master Segnaletica effettua un bonifico alla EGG Company srl (socia di Basket Livorno e gestita di fatto da Patrizio Tofani) di 140.000 euro.
La settimana successiva il giro dei soldi si conclude con l’emissione di un assegno della stessa cifra che dalla EGG finisce della casse di Basket Livorno. «L'operazione così strutturata - scrive il commissario giudiziale David Conti - anche se apparentemente neutra produce i seguenti risultati: Basket Livorno scrive a bilancio un ricavo per cessione di diritti di immagine di 10mila euro, la Master Segnaletica incassa 180mila euro senza contabilizzare la fattura, occultando l'introito al Fisco e la conseguente rilevazione del debito Iva, la EGG incassa 170.200,40 euro dalla Master Segnaletica senza apparente giustificazione. Infine la EGG versa 140mila euro nelle casse di Basket Livorno a titolo di prestito/debito e pertanto, quale socio, formalmente adempie agli obblighi precedentemente assunti». In questo meccanismo il nucleo di polizia tributaria della Finanza ipotizza «la distrazione dal patrimonio di Basket Livorno in liquidazione di 7.900 euro».
La sentenza della Corte. È su queste basi (rilevanti a livello penale) che il presidente della Corte cristallizza i comportamenti dei vertici della Srl. «Il finanziamento della EGG non era dovuto e dunque con tale mezzo non si faceva che fare rientrare nel patrimonio sociale il prezzo della sponsorizzazione della società (peraltro sottratto alla medesima). Va pure rimarcato - prosegue - che nel momento in cui la EGG ha deliberato di dare luogo al finanziamento aveva assunto tale obbligazione verso la società e pertanto il pagamento era divenuto giuridicamente dovuto e posto anch’esso a garanzia dei creditori a cui si postergava».
È altresì corretto - scrivono i giudici - «che attraverso questa operazione era stata depauperata la società del solo importo del finanziamento, dato che la sponsorizzazione era rientrata nel pagamento. Al contrario la società era stata depauperata sia del credito di finanziamento verso la CGG di 140.000 euro sia dal provento della sponsorizzazione per 290.000 euro. Ne segue che la EGG era tenuta sia ad effettuare il finanziamento, sia a reintegrare la società di un’attività che aveva palesemente sottratto al patrimonio di questa con il meccanismo di acquisizione della sponsorizzazione».
Il passaggio successivo lascia assomiglia a una condanna morale: «La distrazione di importi così significativi, mascherata con meccanismi contabili e fittizi, ha avuto l’effetto di nascondere ai creditori operazioni di attivo dimostrative della ricorrenza di atti di fronde». Il tempo poi, non è un elemento che giustifica l’operazione truffaldina: anche se è lontana ha alterato con effetti che si sono trascinati fino alla proposta concordatoria la situazione patrimoniale». Condannando Basket Livorno al fallimento bis.